L’ ANTICO STATUTO: “Affinché i Vissani vivano sotto la propria legge”
Nella seconda metà del xv secolo i Priori di Visso, in un Consiglio Generale dei Massari e dei Capitani delle Arti, diedero l’incarico al notaio Luca Santi di Montemonaco, di raccogliere, correggere e ordinare in un volume i Capitoli duecenteschi, le delibere dei magistrati, le leggi e gli atti pubblici che si erano accumulati nel tempo ed erano ormai di difficile consultazione. Nacque così lo STATUTO DI VISSO ( Statuta Communis et populi civitatis Vissi), scritto in latino, la lingua allora ancora utilizzata in ambito giuridico, scientifico, filosofico, oltre che in quello ecclesiastico.
Ogni capitolo o rubrica ( così detta perché numerata in rosso) iniziava con la parola ‘Statuimus’, cioè ‘Stabiliamo’, da cui il termine Statuto. Il volume originale, con ricche miniature, destinato ai Priori, andò perduto nell’incendio del 1477, che distrusse la parte superiore del Palazzo dei Priori e l’archivio comunale. Per fortuna, del libro erano state fatte diverse copie, per cui il testo dell’antico Statuto non è andato perduto. Ne esistono tuttora tre copie manoscritte, di cui una custodita nell’Archivio Storico di Visso. Si tratta di un codice manoscritto in pergamena di 125 pagine, privo di frontespizio, della fine del XV secolo.
Il testo dello STATUTO DI VISSO è diviso in quattro parti o libri:
- La prima parte (De officio dominorum Priorum) riguarda, non solo le funzioni dei cinque Priori, ma tutto l’ ordinamento del Comune. Contiene infatti l’ elenco, le modalità di elezione, le mansioni e il compenso dei magistrati più importanti (Priori etc.). In essa erano specificati, inoltre, i compiti e il compenso anche degli ufficiali minori, come i notai, gli addetti alle strade, i banditori. Tutti insieme, dal più alto al più basso nella gerarchia, erano tenuti ad operare per il bene comune e dovevano rendere conto del proprio operato alla fine del mandato. Era prevista la presenza a Visso anche di un maestro e di un medico, stipendiati dal Comune.
- La seconda parte (De civilibus causis) riguarda la giustizia civile, “quella che si occupava della famiglia, delle controversie tra consanguinei, dei testamenti, dei contratti (non potevano essere stipulati con le donne, che erano per tutta la vita sotto la tutela di un uomo, il padre, il marito o comunque di un maschio della famiglia), degli atti dotali e delle successioni”. Di questa materia si occupava il podestà, coadiuvato dai suoi notai e giudici.
- La terza parte ( De maleficiis) riguarda la giustizia penale, di cui si occupavano il podestà e il capitano del Comune. I maleficia erano i delitti contro la persona, ma anche “le azioni dirette a turbare la stabilità politica e sociale del Comune”, il quale assicurava a sé il diritto di punire i reati, per contrastare il ricorso alla vendetta privata, allora assai diffuso. Chi turbava l’ordine pubblico, fomentando discordie o tumulti, era bandito dal territorio comunale, mentre chi si macchiava di tradimento era punito con la pena di morte. Erano puniti l’omicidio (con la pena di morte), la bestemmia (con la mordacchia), le minacce verbali o con le armi, le offese a forestieri, le percosse, i furti (erano previsti, in crescendo, la fustigazione, il taglio dell’ orecchio e, in caso di recidiva, l’impiccagione), la contraffazione di monete ( i falsari erano bruciati vivi), la corruzione di pubblici ufficiali, gli stupri. Ai Vissani era proibito mangiare in taverna e giocare ai dadi.
- La quarta parte (De extraordinariis et damnorum datorum) è assai complessa, perché riguarda sia i danni campestri, sia quelli ai ‘servizi’, cioè ai beni pubblici. Erano puniti severamente i danni ai campi coltivati a cereali, a foraggio, agli orti (considerati indispensabili, tanto che ogni famiglia doveva coltivarne uno), ai vigneti. Anche i fiumi dovevano essere salvaguardati, in modo che i mulini potessero ben funzionare e vi si potesse praticare la pesca (ad eccezione di quella delle trote, che “era riservata al Comune per fare qualche omaggio ai ‘Superiori’, ai quali erano graditissime”), e così pure dovevano essere tenute sgombre da immondizie la piazza e le strade e pulite le fonti per attingere acqua e abbeverare gli animali. Il compito di occuparsi della salvaguardia dei beni comuni era affidato a tutti i cittadini, perché solo in questo modo potevano essere garantite la convivenza civile e la sopravvivenza della stessa comunità.

